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MARCA E DISTRIBUZIONE SELETTIVA: DECRETI DEL 23 MARZO 2010 SULLA MARCA CHANEL

La società CHANEL (di seguito denominata “CHANEL”) ha agito per contraffazione e concorrenza sleale contro quattro aziende: LAND, CAUD, BERY e MARM. Queste ultime avevano acquistato dalla società FUTURA FINANCES dei prodotti cosmetici e di profumeria della marca Chanel di cui CHANEL è proprietaria. I suddetti prodotti dipendevano dallo stock della società Galeries Rémoises, distributore autorizzato di CHANEL, stock oggetto di un'asta pubblica in seguito a un procedimento di liquidazione giudiziaria.

 

La Corte di cassazione ha richiamato in queste situazioni la soluzione secondo la quale “l’uso illecito del marchio non può risultare unicamente dal fatto di mettere in commercio prodotti autentici derivanti da una rete di distribuzione selettiva dal momento in cui viene constatato che la loro prima messa in circolazione in Francia è avvenuta previo accordo del titolare del marchio e dopo che sono stati regolarmente acquisiti dal rivenditore perseguito”. Quindi, il distributore non autorizzato che mette in commercio prodotti come se fossero autentici non è un falsario in applicazione della regola dell’esaurimento dei diritti del titolare.

 

Il titolare dei diritti sul marchio può comunque opporsi a una nuova commercializzazione dei prodotti fornendo una motivazione legittima che sarà valutata dai giudici di fondo.

 

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza di un motivo legittimo scartando

così la regola dell'esaurimento dei diritti sui prodotti.

 

In effetti, le condizioni di esposizione alla vendita dei prodotti Chanel nonché la pubblicità che ha accompagnato l’operazione commerciale (discount in libero servizio allestito in un capannone in zona commerciale, manifesti promozionali di qualità mediocre…) “hanno influito negativamente sul valore del marchio gettando un’ombra sullo stile e sull’immagine di prestigio dei profumi e dei cosmetici di lusso della società”. In questo modo CHANEL si è potuta opporre a una nuova commercializzazione dei suoi prodotti.

 

Notiamo che relativamente alla concorrenza sleale la Corte non rileva fatti precisi.

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Anne-Katel MARTINEAU

 

Avvocato del Foro di Parigi

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